giovedì 27 maggio 2010

Articolo 3 (reati)


1. I reati previsti dalla presente legge sono i seguenti:

a) chiunque diffonda un messaggio rientrante nei casi previsti dall’art. 2, oppure tale che dal parere della commissione di cui all’art. 4 risulti che l’oggetto o lo scopo o entrambi siano non riconosciuti oppure che l’oggetto sia inefficace, fatti salvi i casi in cui il messaggio abbia evidenti scopi edonistici o contenga forme palesemente iperboliche di espressione, ed i casi in cui dal contesto sia evidente che da parte di chi lo diffonde non ci sia una reale volontà di persuasione, commette il reato di “ciarlataneria”

b) se nei casi rientranti nel punto a) si ravvisa il tentativo di vendita dell’oggetto o comunque la richiesta di offerte in denaro o in beni anche solo volontarie, allora si commette il reato di “ciarlataneria a scopo di lucro”

c) se nei casi rientranti nel punto a), lo scopo riguarda la cura o qualunque pratica rivolta a trattare lo stato di salute fisica o psichica di una persona, si commette il reato di “ciarlataneria grave”

d) se nei casi rientranti nel punto a) si ravvisa il tentativo di vendita dell’oggetto o comunque la richiesta di offerte in denaro o in beni anche solo volontarie e lo scopo riguarda la cura o qualunque pratica rivolta a trattare lo stato di salute fisica o psichica di una persona, si ha il reato di “ciarlataneria grave a scopo di lucro”

e) nei casi previsti dai punti c) e d), costituisce aggravante il fatto che la cura o le pratiche riguardino anche malattie che, se non trattate dalla medicina scientifica, possono provocare morte, invalidità permanente o grave danno alla salute fisica o psichica anche solo temporaneo

f) se il messaggio viene diffuso tramite terze parti (agenti di commercio, negozianti che espongono la merce recante il messaggio, oppure editori di radio, di televisioni, di mezzi a stampa, di siti internet), gli agenti di commercio, i negozianti ed i responsabili editoriali delle terze parti saranno colpevoli degli stessi reati.


Nel caso di diffusione tramite terze parti per mezzo di siti internet, la terza parte non è ritenuta colpevole solo nel caso in cui lo spazio web contenente il messaggio sia fornito a titolo gratuito e sia completamente autogestito dall’utente.

2. Chi sia stato accusato di ciarlataneria sulla base del giudizio della commissione, ha facoltà di dimostrare, in un periodo massimo di 30 giorni e nel rispetto delle metodologie indicate dalla commissione, la liceità del suo messaggio. Se il limite di 30 giorni sarà ritenuto insufficiente dalla commissione o dall’interessato per definire la metodologia della prova e per lo svolgimento della stessa, allora il precedente giudizio della commissione sarà ritenuto definitivo ed operativo

3. I reati previsti dalla presente legge sono perseguibili d’ufficio.


4 commenti:

  1. Considero giusti tutti i reati tranne quello di "ciarlataneria" semplice.
    In questa definizione rientrerebbe qualsiasi cosa, anche le religioni. Per esempio il prete che dice di pregare Dio per salvare le anime del Purgatorio commetterebbe il reato di ciarlataneria, perchè promuove un'attività non riconosciuta dalla scienza ufficiale, in quanto nè Dio, nè il Purgatorio, nè l'anima sono dimostrabili scientificamente.
    Bisogna lasciare la libertà di promuovere oggetti/attività/prestazioni contrarie alla scienza, che non riguardano la salute e senza scopo di lucro, altrimenti non si salva quasi nessuno.
    Purtroppo l'irrazionalità è parte integrante dell'essere umano e il problema non si risolve con una legge, ma si può arginare con un'adeguata istruzione nelle scuole (cosa che in Italia manca).

    Il punto e) lo modificherei così:
    Nei casi previsti dai punti c) e d), costituisce aggravante la dissuasione del paziente dal seguire le cure della medicina scientifica, soprattutto in caso di malattie che, se non trattate dalla medicina scientifica, possono provocare morte, invalidità permanente o grave danno alla salute fisica o psichica anche solo temporaneo.

    P.S. Nel commento precedente non mi sono presentato. Sono un ingegnere informatico, non sono esperto di diritto, nè di medicina, ma mi piace l'idea di questo DDL e voglio partecipare dando qualche suggerimento, sperando che sia gradito! :)

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  2. @Fabius
    Hai toccato un punto importante, la religione. Data la delicatezza della questione, avevo in programma di dedicargli un post a parte. Avevo elaborato un articolo ad hoc, che ho lasciato volutamente fuori dal testo del DDL pubblicato su questo blog, rinviando il problema "a data da destinarsi", ma vedo che è saltato fuori prima del previsto :-)).
    Ne approfitto per esporti brevemente la mia idea sulla religione. Hai ragione nel dire che, così com'è, il DDL considera il prete un ciarlatano. Ora, indipendentemente da quali siano le proprie convinzioni in tema di fede, sono il primo a dire che proporre una legge che consideri i preti dei ciarlatani, soprattutto in Italia (con il Papa in casa!), sia il modo migliore per fallire in partenza. Siccome il DDL mi pare già abbastanza "rivoluzionoario", e voglio essere realista, certamente introdurrò un articolo ad hoc che "salva" i messaggi strettamente religiosi.

    Mi dirai che si fa prima ad abolire il reato di ciarlataneria semplice, che ricomprende anche i messaggi religiosi. Cercherò di spiegarti perché è importante mantenerlo.

    Conosciamo tutti il detto "fatta la legge, trovato l'inganno". E credo che in Italia ci sia la sede centrale della prestigiosa U.I.R.I.L, ossia l'Università Internazionale per la Ricerca degli Inganni alle Leggi. Immagina un furbo mago che, per aggirare tale legge, vada in TV ad osannare i propri poteri, a spiegare con dovizia di particolari come e perché la sua sfera di cristallo ed i suoi talismani riescano a vedere e dominare gli eventi. Tuttavia, a fronte di tale propaganda, lui non chiede soldi né promette di curare alcuna malattia. Dice solo: se volete altre informazioni, telefonatemi allo 02.....". Ti lascio immaginare il seguito. Chi lo contatta, e lo va poi a trovare nel suo studio, sarà "cucinato" ben bene, gli saranno proposte cure per le peggiori malattie e sarà spennato come si deve. A quel punto, se la vittima non lo denuncia, il mago è pulito.

    Sai benissimo che spesso le vittime dei ciarlatani sono "complici" perché non hanno la forza di denunciare, così come il drogato è "complice" dello spacciatore. Devi combattere chi spaccia, senno non vai lontano. Quindi, il reato di ciarlataneria semplice serve per:

    - affermare il principio che, così come non c'è libertà di ingiuriare il prossimo, o di vilipendere la bandiera, non ci deve essere libertà di propagandare (anche se sono gratis!) prodotti o pratiche contrarie alle evidenze scientifiche

    - evitare che tale propaganda alimenti, di fatto, un commercio fatto di nascosto, per combattere il quale sarebbero poi necessarie denunce (non querele, poiché è prevista la perseguibilità d'ufficio...) che portino il fatto all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

    "...Il punto e) lo modificherei così:
    Nei casi previsti dai punti c) e d), costituisce aggravante la dissuasione del paziente dal seguire le cure..."

    Anche qui, vale lo stesso disorso di prima. Come fa a sapere l'autorità giudiziaria se c'è stata la dissuazione se non è la vittima stessa a dirlo? Per evitare tale ostacolo, quindi, si preferisce vietare che il messaggio semplicemnete "proponga" la cura di malattie gravi o mortali.

    Spero di essere riuscito a spiegarmi :-)

    Grazie!

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  3. @Fabius
    Piacere di conoscerti! Tutti i suggerimenti sono sempre graditi, senno me ne andavo al mare invece di fare il blog :-)))

    Ciao!

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  4. Personalmente trovo che, al contrario dell'ingiuria e della diffamazione, il vilipendio sia un'ingiusta limitazione della libertà di parola, e lo stesso penso del reato di ciarlataneria semplice.
    Prendiamo il tuo mago, dice che sa prevedere il futuro e che non vuole soldi. Queste parole chi offendono? Lo stato? La scienza? Qualcuno può dire che offendono l'intelligenza, ma non è un reato! :)
    Ammettiamo che quel mago sia in buona fede e che non intenda guadagnare, ma solo prevedere il futuro alle persone perchè si sente un benefattore (è improbabile ma non impossibile). E' giusto condannarlo solo perchè potenzialmente ci può guadagnare?
    Se, come dici tu, le vittime non denunciano, non ci sono altri modi per cogliere il ciarlatano con le mani nel sacco? Che so, un agente in incognito?

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