giovedì 27 maggio 2010

Il DDL in sintesi


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I punti importanti del presente DDL sono:

  • Si introduce la norma, assente (a quanto mi risulta) nelle attuali fonti del diritto, che vieta la diffusione di messaggi atti a promuovere un oggetto oppure un’attività o una prestazione incompatibili con le conoscenze scientifiche correnti. Tale divieto sussiste indipendentemente dalla natura commerciale del messaggio, ossia a prescindere dal fatto che il messaggio preveda un pagamento.
  • Si definisce il concetto di “riconoscimento da parte delle conoscenze scientifiche correnti” in maniera piuttosto pragmatica. Qualcosa viene ritenuto “riconosciuto” solo se può essere spiegato “adesso”, e non se potrebbe esserlo in futuro. Quindi nessuno può pretendere di propagandare per buoni i propri rimedi per il semplice fatto che non possono essere confutati in linea di principio. Si vuole seguire, cioè, un principio di prudenza secondo il quale non si possono propagandare (né tanto meno specularci sopra) pratiche che non siano già riconoscibili come scientificamente sensate.
  • Si prevedono diverse tipologie di reato. In ordine crescente di gravità, si prevedono i reati di ciarlataneria. ciarlataneria a scopo di lucro, ciarlataneria grave (se viene coinvolta la salute delle persone) e ciarlataneria grave a scopo di lucro. E' prevista anche un'aggravante nei casi di malattie gravi.
  • I reati sono perseguibili d’ufficio, e questa è un'importante novità. E' noto a tutti che molto spesso le vittime dei ciarlatani, per vari motivi, non denunciano i fatti.
  • Si istituisce una commissione scientifica che in alcuni casi sarà chiamata a pronunciarsi sulla natura dei messaggi sottoposti ad indagine