Introduzione al ddl


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Principio ispiratore
Si vogliono promuovere una cultura ed un modello di società incentrati su principi di razionalità e sul metodo scientifico, e contrastare lo sfruttamento economico delle superstizioni ed i conseguenti potenziali gravi danni alla salute fisica e psichica dei cittadini.

Perché una nuova legge
La legislazione attuale in materia di ciarlataneria ed argomenti simili, può essere riassunta nel seguente elenco:

  • art. 121 del RD 18/6/1931 n. 773 “Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza” che recita, lapidariamente: “E’ vietato il mestiere di ciarlatano”
  • art. 231 del RD 6/5/1940 n. 635 (Regolamento d’esecuzione del RD del punto precedente), che definisce il mestiere di ciarlatano: “Sotto la denominazione di “mestiere di ciarlatano”, ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della Legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentìa nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”.
  • DDL del Sen. Renato Meduri presentato il 6/11/2001 e DDL della Sen. Elisabetta Alberti Casellati presentato il 16/10/2002, confluiti nel DDL 1777, fermo in parlamento dal 28/6/2005, che propone la modifica del Codice Penale introducendo, con l’art. 613-bis, il reato di “manipolazione mentale”
  • DDL presentato in data 13 maggio 2009 dall’on. Jole Santelli, (di cui non sono riuscito a trovare tracce ufficiali nei siti istituzionali) che propone la modifica dell’art. 640 del Codice Penale e dell’art. 30 della legge 6/8/1990 n° 223, stabilendo come aggravanti al reato di truffa il fatto che essa sia realizzata nell’esercizio del mestiere di ciarlatano e tramite lo sfruttamento dei mezzi televisivo o radiofonico, e obbligando gli editori di tali mezzi a risarcire in solido con i ciarlatani, i truffati.
  • Il famoso Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005, modificato con D.Lgs n. 146/2007) che, all'art. 20, vieta e definisce le pratiche commerciali scorrette. Tra queste, sono inserite quelle ingannevoli, definite all'art. 21. In base ad esso, una pratica è ingannevole se:

    "contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso"

    Tra gli elementi elencati, suscettibili di essere oggetto di informazione distorta, ritroviamo:

    b) le caratteristiche principali del prodotto, quali [...] l'idoneità allo scopo [...] o i risultati che si possono attendere dall'uso del prodotto [...]


    Inoltre, l'art. 23, elenca le pratiche esplicitamente riconosciute come ingannevoli. Tra queste, ritroviamo:
    ...


    r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;


    s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni
    ...



    Il Codice del Consumo, affida all'AGCM (Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust e che ha anche altri compiti oltre quelli attribuitile dal Codice del Consumo) i compiti sia investigativi che sanzionatori necessari per la sua applicazione.
    Per i casi di pubblicità ingannevole, l'AGCM deve richiedere un parere non vincolante all'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), l'altra authority che ha poteri in materia di regolamentazione pubblicitaria.
  • Delibera n. 34/05/CSP dell’8 marzo 2005 della Commissione Servizi e Prodotti (CSP) dell'AGCOM, che prevede una modifica  al "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"   introdotto dalla stessa commissione con delibera n. 538/01/CSP. Tale modifica, tra le altre cose, prevede l'inserimento dell'art. 5 Ter:

    Articolo 5 ter

    Televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari

    1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5bis, comma 1, nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.

    2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono:

    a) trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;

    b) evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.

    3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00.

    4. La pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2.

    5. ...

    6. La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie vocali", "chat line", "one to one" e "hot line" non può essere trasmesse nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24.”

Per quanto riguarda i primi due punti, l'art. 17-bis dello stesso RD 18/6/1931 n. 773, prevede solo una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3098,00 (quindi abbastanza ridicola) ed inoltre non mi pare che vieti i messaggi pubblicitari, ma solo l'esercizio del mestiere. E' importante notare che l'esercizio del mestiere di ciarlatano è stato depenalizzato a semplice illecito amministrativo (art. 33, legge  24 novembre 1981, n. 689). Le conseguenze di ciò, non riguardano solo il differente trattamento sanzionatorio, ma anche la pericolosità sociale che viene di fatto attribuita ai ciarlatani.
Un esempio di ciò, si ritrova in una sentenza  del Tribunale di Modena del 2005. In breve, il Questore di Modena aveva richiesto che un mago (già agli arresti domiciliari per abuso sessuale su una cliente) fosse sottoposto all'ulteriore misura dell'obbligo quotidiano di firma. La richiesta è stata respinta perché le attività di ciarlatano, non essendo considerate reato ma semplice illecito amministrativo, non sono considerate  socialmente pericolose (questo DDL, per inciso, reintroduce la qualità di reato per le attività dei ciarlatani). E' bene ricordare, a tal proposito, che la cronaca dimostra l'esatto contrario. La morte di Clara, è certamente colpa dei genitori, ma è anche (e non in misura minore) colpa del clima culturale antiscientifico e irrazionale che la sottovalutazione giuridica della gravità delle attività dei ciarlatani contribuisce a creare. Quindi, la pericolosità sociale dei ciarlatani, esiste e non andrebbe sottovalutata.

Per quanto riguarda il reato di “manipolazione mentale”, esso si applica ad un ambito grave, ma troppo specifico e restrittivo rispetto agli obiettivi del presente DDL, ed inoltre esso prevede che ci sia già stato un danno alla persona.

Le aggravanti proposte dell’on. Santelli, oltre ad aumentare il periodo di reclusione, permettono la perseguibilità d'ufficio, e quindi sono certamente utili ed auspicabili. Tuttavia si tratta solo di aggravanti del reato di truffa. La cosa strana di tale proposta, quindi, è che se non c'è truffa, non si può applicare l'aggravante, e quindi è possibile che si verifichi il caso in cui un ciarlatano eserciti "onestamente" (cioè senza truffare)  il proprio mestiere: in questo modo, egli verrebbe punito solo in base al RD n. 773, rendendo di fatto inutili le aggravanti. Ad esempio, se un astrologo chiede 100 euro per fare un oroscopo e se dopo che egli vi ha fatto l'oroscopo, voi gli date i 100 euro, nessuno può dire che siate state truffati. In questo caso la proposta dell'On. Santelli è come se non esistesse.

La norma sulla pubblicità ingannevole è l’unica che, analogamente al presente DDL, contiene il principio di punibilità del messaggio, indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia effettivamente subito un danno a causa di esso. Data l'importanza e l'attinenza al tema del mio DDL del Codice del Consumo e del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", una loro discussione più approfondita è riportata nel post "Discussione su: il DDL e le norme sulla pubblicità ingannevole".


2 commenti:

  1. Fra le proposte legislative va elencato il DDL. N. 569 SENATO XVI Leg. Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale
    COMMISSIONE GIUSTIZIA Indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette «sette».

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