Articolo 1 (Definizioni)


Nel presente testo di legge, si assumeranno valide le seguenti definizioni:

a) “messaggio”: è un qualsiasi messaggio, verbale o scritto, diffuso con qualsiasi mezzo di comunicazione, rivolto ad una o più persone, con l’intento di promuovere un oggetto in sé od anche il suo uso per il raggiungimento di uno scopo, oppure un’attività o una prestazione di qualsiasi natura. Sono comprese anche etichette applicate su prodotti destinati alla vendita, materiale informativo o promozionale come volantini, depliant e simili esposti in pubblico;

b) “oggetto del messaggio”: è l’oggetto (materiale o immateriale), l’attività o la prestazione che vengono promossi nel messaggio, comprensivi delle loro proprietà identificative descritte nel messaggio stesso;

c) “scopo dell’oggetto del messaggio”: se presente, è l’obiettivo che, nel messaggio, viene indicato come raggiungibile tramite l’uso dell’oggetto, la fruizione del servizio, o la realizzazione dell’attività;

d) “conoscenze scientifiche correnti”: sono l’insieme dei risultati presenti nella letteratura scientifica internazionale corrente, o facenti parte del patrimonio ormai acquisito di conoscenze comunemente accettato dalla comunità scientifica internazionale. Nel caso nella letteratura scientifica internazionale si trovino risultati contrastanti su una stessa materia, allora si considereranno solo i risultati supportati dall’insieme di lavori che per numero e per qualità sia ritenuto preponderante. Tale valutazione dovrà essere fatta dalla commissione di cui all’art. 4. Nel caso in cui nella letteratura scientifica internazionale si trovi un solo lavoro a supporto di un risultato, allora quel risultato deve considerarsi al di fuori delle conoscenze scientifiche correnti;

e) oggetto o scopo “riconosciuto dalle conoscenze scientifiche correnti” (nel seguito indicati con oggetto o scopo "riconosciuto").
Un oggetto o uno scopo è “riconosciuto” se le conoscenze scientifiche correnti contemplano già l’esistenza dell’oggetto o riconoscono già lo scopo come raggiungibile, oppure se dalle conoscenze scientifiche correnti è possibile dedurre con certezza che l’oggetto possa esistere o che lo scopo sia raggiungibile;

f) “oggetto scientificamente efficace” (nel seguito indicato come “efficace”): è tale un oggetto per cui, in base alle conoscenze scientifiche correnti, si possa dedurre con certezza la sua capacità di raggiungere lo scopo dichiarato nel messaggio.



1 commento:

  1. In seguito alla riorganizzazione del blog, questo post è stato spostato dalla home page a qui. Poiché la piattaforma di Blogger non permette il trasferimento dei commenti, ne riporto qui di seguito due rilasciati prima dello spostamento del post.

    Fabius, 05 giugno 2010 10:26

    Al punto d) credo che dovresti lasciare maggiore libertà di scelta alla commissione.
    Nel caso di risultati contrastanti, non deve essere la legge a imporre che siano considerati i risultati preponderanti. Può darsi che la maggioranza dei lavori sia di scarsa qualità e solo una minoranza sia di buona qualità.
    E se esiste un solo lavoro, perchè non permettere alla commissione di valutarlo?


    Mia risposta, 05 giugno 2010 12:06

    @Fabius

    "...credo che dovresti lasciare maggiore libertà di scelta alla commissione..."

    Lo stesso punto d) dice proprio che la valutazione deve essere fatta dalla commissione, quindi è già come suggerisci tu.

    "...Può darsi che la maggioranza dei lavori sia di scarsa qualità e solo una minoranza sia di buona qualità...."

    Certo, è giusto, ma se leggi bene, il punto d) dice proprio che la commissione deve valutare la preponderanza "...per numero e per qualità...". Quindi conta, giustamente, anche la qualità.

    "...E se esiste un solo lavoro, perchè non permettere alla commissione di valutarlo?..."

    Questo è un punto su cui si può discutere. Ho preferito seguire un principio di prudenza. A volte, un solo lavoro pionieristico su una materia, anche se pubblicato su una rivista autorevole, potrebbe non garantire la certezza dei risultati. Potrebbero esserci errori sistematici sfuggiti ai controlli, difetti nell'apparato sperimentale, interpretazioni errate. Uno dei principi fondamentali del metodo scientifico è la riproducibilità dei risultati, e la garanzia di bontà di un risultato si ha proprio quando altri gruppi di ricerca, con altri apparati sperimentali, ottengono gli stessi risultati. E' proprio questa la differenza tra gli scienziati ed i ciarlatani. Per il ciarlatano, il confronto ed il controllo, sono da evitare come la peste, mentre per lo scienziato serio sono il suo punto di forza.

    Grazie per il tuo intervento!

    RispondiElimina