1. Sono vietati, senza ricorrere al parere della commissione di cui all’art. 3, le seguenti tipologie di messaggi:a)
messaggi che promuovono la formulazione di oroscopi, la chiromanzia,
la cartomanzia, la chiaroveggenza, la divinazione, l'interpretazione
dei sogni, la realizzazione di sortilegi o esorcismi, o qualsiasi
pratica tesa a prevedere gli eventi futuri della vita di una persona o
ad analizzarne gli eventi presenti o lo stato di salute, o a risolvere
problemi di salute, sentimentali, economici, di lavoro o relazionali in
genere, che sia descritta come basata su capacità magiche, occulte,
paranormali, extrasensoriali, mistiche, soprannaturali, divine o
definibili da termini equiparabili. Rientrano in questa tipologia anche i
messaggi che promuovono l'uso di oggetti per le stesse finalità delle
pratiche qui sopra descritte e definiti con termini come amuleto, talismano, filtro d'amore, pozione magica o termini equiparabili;
b) messaggi che promuovono la fornitura di giocate definite vincenti o con maggiori probabilità di vincita rispetto a quella matematicamente determinata, per giochi d’azzardo basati esclusivamente sul caso e le cui probabilità di vincita siano a priori matematicamente determinabili;
c) messaggi che promuovono metodi di cura o trattamento dello stato di salute fisica o psichica della persona, basati su filosofie o religioni e che prevedono come pratica l'imposizione delle mani da parte dell'operatore (sia il semplice contatto che il posizionamento a breve distanza dal corpo del paziente) e per mezzo del quale si pretenda di manipolare forme di energia indicate da termini quali "vitale", "universale", "prana" o termini equiparabili. In via esemplificativa ma non esaustiva, rientrano in tali metodi il Reiki e la Pranoterapia.
2. I messaggi rientranti nelle suddette tipologie, configurano i reati previsti dall’art. 3
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