Articolo 4 (Commissione)


1. Viene istituita una commissione formata da 10 membri permanenti che, a loro richiesta oppure su richiesta dell’interessato e con il consenso di almeno 6 membri, potrà essere integrata da massimo altri 10 membri temporanei.

2. I membri, sia permanenti che temporanei, sono nominati dal CNR.

3. I membri permanenti devono comprendere: tre fisici, due biologi, due medici, tre ingegneri di area scientifica.

4. I membri permanenti hanno durata annuale, quelli temporanei durano il tempo necessario per decidere sul caso per cui sono stati nominati.

5. Tutti i membri, permanenti e temporanei, potranno essere cittadini italiani o stranieri e dovranno essere scienziati o professionisti di chiara fama e con almeno 20 pubblicazioni su riviste scientifiche di rilievo internazionale per i membri permanenti e almeno 50 per quelli temporanei.

6. Quando la natura dei messaggi sottoposti ad indagine non rientri direttamente nei casi previsti dall’art. 2, la commissione è chiamata dall’autorità giudiziaria ad esprimere il proprio parere qualificando sia l’oggetto sia, se presente, lo scopo dell’oggetto, tramite i termini “riconosciuto” o “non riconosciuto” secondo quanto stabilito all’art. 1 punto e). Nel caso in cui il messaggio dichiari anche uno scopo, la commissione dovrà inoltre esprimere il proprio parere qualificando l’oggetto come “efficace” o “inefficace” secondo quanto stabilito all’art. 1 punto f).

7. La commissione dovrà esprimere il proprio parere esclusivamente sulla base del confronto tra i messaggi e le conoscenze scientifiche correnti, senza dover ideare procedure di verifica diverse da quelle già aesistenti o pronunciarsi sull’esistenza di nuove verità scientifiche o sulla necessità di correggere quelle correntemente accettate.

8. La commissione può ricevere dall’interessato la segnalazione degli studi che egli ritiene sostengano le sue ragioni.

1 commento:

  1. In seguito alla riorganizzazione del blog, questo post è stato spostato dalla home page a qui. Poiché la piattaforma di Blogger non permette il trasferimento dei commenti, ne riporto alcuni qui di seguito rilasciati prima dello spostamento del post.

    Fabius, 5 giugno 2010

    Il comma 7 dice che la commissione deve esclusivamente confrontare il messaggio con le conoscenze scientifiche. Ma se l'accusato vuole fare una dimostrazione, come previsto nel precedente articolo, allora la commissione deve valutare anche il risultato dell'esperimento, o no?

    risposta:

    @Fabius Certo. L'esperimento naturalmente va fatto come dice la commissione, e non come dice l'accusato. Inizialmente, avevo rimosso la possibilità di fare dimostrazioni, poiché il compito di questa legge non è certo quello di valutare nuove scoperte scientifiche. Infatti non è escluso che lo tolga perché mi sembra anche abbastanza complicato organizzare dimostrazioni e poi va un po' fuori dal seminato. Il principio è semplice: se vuoi propagandare un oggetto o una tua attività basati su un qualcosa, questo qualcosa deve essere "già" assodato che sia vero. Se stai inventando qualcosa di nuovo, allora prima lo proponi alla comunità scientifica internazionale, ci fai fare sopra esperimenti e ricerche, poi, quando esisterà una letteratura scientifica a supporto, potrai farne quello che vuoi e tutto sarà legale.

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