Articolo 3 (Reati)


1. I reati previsti dalla presente legge sono i seguenti:
 
a) chiunque diffonda un messaggio rientrante nei casi previsti dall’art. 2, oppure tale che dal parere della commissione di cui all’art. 4 risulti che l’oggetto o lo scopo o entrambi siano non riconosciuti oppure che l’oggetto sia inefficace, fatti salvi i casi in cui il messaggio abbia evidenti scopi edonistici o contenga forme palesemente iperboliche di espressione, ed i casi in cui dal contesto sia evidente che da parte di chi lo diffonde non ci sia una reale volontà di persuasione, commette il reato di “ciarlataneria”;

b) se nei casi rientranti nel punto a) si ravvisa il tentativo di vendita dell’oggetto o comunque la richiesta di offerte in denaro o in beni anche solo volontarie, allora si commette il reato di “ciarlataneria a scopo di lucro”;

c) se nei casi rientranti nel punto a), lo scopo riguarda la cura o qualunque pratica rivolta a trattare lo stato di salute fisica o psichica di una persona, si commette il reato di “ciarlataneria grave”;

d) se nei casi rientranti nel punto a) si ravvisa il tentativo di vendita dell’oggetto o comunque la richiesta di offerte in denaro o in beni anche solo volontarie e lo scopo riguarda la cura o qualunque pratica rivolta a trattare lo stato di salute fisica o psichica di una persona, si ha il reato di “ciarlataneria grave a scopo di lucro”;

e) nei casi previsti dai punti c) e d), costituisce aggravante il fatto che la cura o le pratiche riguardino anche malattie che, se non trattate dalla medicina scientifica, possono provocare morte, invalidità permanente o grave danno alla salute fisica o psichica anche solo temporaneo;

f) se il messaggio viene diffuso tramite terze parti (agenti di commercio, negozianti che espongono la merce recante il messaggio, oppure editori di radio, di televisioni, di mezzi a stampa, di siti internet), gli agenti di commercio, i negozianti ed i responsabili editoriali delle terze parti saranno colpevoli degli stessi reati.
Nel caso di diffusione tramite terze parti per mezzo di siti internet, la terza parte non è ritenuta colpevole solo nel caso in cui lo spazio web contenente il messaggio sia fornito a titolo gratuito e sia completamente autogestito dall’utente.

2. Chi sia stato accusato di ciarlataneria sulla base del giudizio della commissione, ha facoltà di dimostrare, in un periodo massimo di 30 giorni e nel rispetto delle metodologie indicate dalla commissione, la liceità del suo messaggio. Se il limite di 30 giorni sarà ritenuto insufficiente dalla commissione o dall’interessato per definire la metodologia della prova e per lo svolgimento della stessa, allora il precedente giudizio della commissione sarà ritenuto definitivo ed operativo

3. I reati previsti dalla presente legge sono perseguibili d’ufficio.

1 commento:

  1. In seguito alla riorganizzazione del blog, questo post è stato spostato dalla home page a qui. Poiché la piattaforma di Blogger non permette il trasferimento dei commenti, ne riporto alcuni qui di seguito rilasciati prima dello spostamento del post.

    Fabius, 5 giugno 2010

    Considero giusti tutti i reati tranne quello di "ciarlataneria" semplice. In questa definizione rientrerebbe qualsiasi cosa, anche le religioni. Per esempio il prete che dice di pregare Dio per salvare le anime del Purgatorio commetterebbe il reato di ciarlataneria, perchè promuove un'attività non riconosciuta dalla scienza ufficiale, in quanto nè Dio, nè il Purgatorio, nè l'anima sono dimostrabili scientificamente. Bisogna lasciare la libertà di promuovere oggetti/attività/prestazioni contrarie alla scienza, che non riguardano la salute e senza scopo di lucro, altrimenti non si salva quasi nessuno. Purtroppo l'irrazionalità è parte integrante dell'essere umano e il problema non si risolve con una legge, ma si può arginare con un'adeguata istruzione nelle scuole (cosa che in Italia manca). Il punto e) lo modificherei così: Nei casi previsti dai punti c) e d), costituisce aggravante la dissuasione del paziente dal seguire le cure della medicina scientifica.


    Mia risposta:


    @Fabius
    Hai toccato un punto importante, la religione. Data la delicatezza della questione, avevo in programma di dedicargli un post a parte. Avevo elaborato un articolo ad hoc, che ho lasciato volutamente fuori dal testo del DDL pubblicato su questo blog, rinviando il problema "a data da destinarsi", ma vedo che è saltato fuori prima del previsto :-)). Ne approfitto per esporti brevemente la mia idea sulla religione. Hai ragione nel dire che, così com'è, il DDL considera il prete un ciarlatano. Ora, indipendentemente da quali siano le proprie convinzioni in tema di fede, sono il primo a dire che proporre una legge che consideri i preti dei ciarlatani, soprattutto in Italia (con il Papa in casa!), sia il modo migliore per fallire in partenza. Siccome il DDL mi pare già abbastanza "rivoluzionoario", e voglio essere realista, probabilmente introdurrò un articolo ad hoc che "salva" i messaggi strettamente religiosi. Il problema è che poi qualcuno potrebbe avanzare motivazioni religiose (di qualsiasi religione) per sostenere qualsiasi corbelleria. Sono d'accordo che il reato di ciarlataneria semplice rischia di essere esagerato; sono stato incerto fin dall'inizio se metterlo o meno e sto valutando seriamente di eliminarlo.

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