lunedì 2 agosto 2010

DDL, pubblicità ingannevole e regolamenti televisivi


Attenti alle proposte allettanti!

Questa volta metterò a confronto le norme sulla pubblicità ingannevole ed il mio DDL, e ci saranno anche osservazioni sul Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.

E' un post un po' lungo, ma non ve lo perdete perché ne scoprirete delle belle su dove può arrivare la confusione legislativa e la fantasia di certi legislatori.






Un rapido confronto con le norme sulla pubblicità ingannevole
 
Le norme sulla pubblicità ingannevole sono contenute all'interno del Codice del Consumo (CDC nel seguito). Di seguito, faccio un sintetico confronto tra il DDL ed il sottoinsieme di norme relative alla pubblicità ingannevole contenute nel CDC.

Norme sulla pubblicità ingannevole
 
OBIETTIVI
Tutelare la capacita' del consumatore di prendere una decisione consapevole,  evitando che egli sia indotto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme si applicano a chiunque eserciti un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale e relativamente alle azioni che questi ponga in essere per la promozione di un prodotto
TIPOLOGIA DEI REATI
Reati amministrativi.

DDL anticiarlatani


OBIETTIVI
Tutelare la salute, il patrimonio, l'autodeterminazione della persona, la cultura, evitando la diffusione di affermazioni scientificamente infondate e socialmente pericolose.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme si applicano a chiunque diffonda messaggi rivolti a singoli ed al pubblico, atti a promuovere un oggetto o un' attività o una pratica, anche al di fuori di un' attività commerciale, professionale ecc...
TIPOLOGIA DEI REATI
Reati penali


Come si vede, il DDL è:

  • più generale, come campo di applicazione: il ddl non si limita al solo settore commerciale che, quindi, viene ricompreso come caso particolare
  • diverso, relativamente al tipo di affermazioni ritenute illecite: il ddl colpisce le affermazioni scientificamente infondate. 

L'insieme delle affermazioni scientificamente infondate, infatti, si interseca con quello delle affermazioni ingannevoli in questo senso:

  • ci sono affermazioni scientificamente infondate che sono anche ingannevoli (vendo la macchinetta che cura il cancro)
  • ci sono affermazioni scientificamente infondate ma che non sono ingannevoli (vendo un oroscopo)
  • ci sono affermazioni fondate scientificamente ma che sono ingannevoli (dico di vendere un asciugacapelli a tre velocità, mentre ne ha solo una)
 


Alcune affinità, ma con sostanziali differenze

Le affinità ci sono. Ad esempio, l'art. 21 del Codice del Consumo, elenca tra gli elementi che possono essere oggetto di informazione ingannevole:



"le caratteristiche principali del prodotto, quali [...] l'idoneità allo scopo [...] o i risultati che si possono attendere dall'uso del prodotto [...]"

 

e ciò è simile al concetto di "scientificamente efficace"  definito dall' art. 1, lettera f). Simile, ma non identico. Il concetto di "scientificamente efficace", è più blando ma ha un campo di applicazione più generale (come tutto il DDL del resto). La differenza sta nel fatto che il DDL ha come scopo primario la tutela della fondatezza scientifica delle affermazioni e non tanto la correttezza commerciale, che è più di pertinenza del CDC.  

Ad esempio, supponiamo che un messaggio pubblicizzi un pelapatate manuale  professionale presentandolo come un ottimo prodotto. Supponiamo, inoltre, che il pelapatate sia un normalissimo pelapatate, ma di qualità così scadente che dopo aver sbucciato 3 o 4 patate, esso si rompa sistematicamente. Secondo il CDC, il messaggio pubblicitario sarebbe probabilmente ritenuto ingannevole, poiché ha indotto un cuoco ad acquistarlo per il suo ristorante, ma il prodotto si è dimostrato scadente persino per un uso domestico. Il DDL, invece, non prevede nessuna violazione. Infatti, l'oggetto venduto, è sì scadente, ma affermare che esso è in grado di sbucciare patate non è scientificamente falso. Al limite, anche se il pelapatate si rompesse mentre si sbuccia la prima patata, non violerebbe comunque il DDL. Il concetto è: una lama montata su un telaio di plastica può, secondo le leggi scientifiche note, pelare una patata? La risposta è sì. Tutto il resto (quante ne può sbucciare prima di rompersi? Quanto tempo è necessario per sbucciare una patata? E' comodo? Che rischio c'è di tagliarsi? ecc...) sono questioni che esulano dalla questione "di principio" che concerne il DDL ed entrano più propriamente nell'aspetto "commerciale" coperto dal CDC.

Una affinità più stretta, la ritroviamo nell'art. 23 del CDC, dove si elencano le pratiche riconosciute esplicitamente come ingannevoli, senza ulteriori indagini. Tra queste, ritroviamo:

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;


s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni


Tali pratiche sono previste dal DDL nell'art. 2, lettere b) e c).

La prima osservazione da fare, è che nel caso dei giochi basati sulla sorte, il CDC non specifica (come invece fa nel caso dei prodotti curativi) le parole "contrariamente al vero", poiché il legislatore, giustamente, dà per scontato che se un gioco è basato sulla sorte è per definizione impossibile aumentare in qualsiasi modo le probabilità di vincita.

La seconda osservazione, più importante, è proprio sull'uso delle parole "contrariamente al vero" nella lettera s). Questa formulazione, scarica sulla commissione dell'AGCM l'onere di decidere, caso per caso, cosa sia "contrario al vero" e cosa no. Non fa nessuna assunzione su prodotti o pratiche che possano a priori ritenersi inefficaci. Una tale distinzione, seppur  (ovviamente) non esaustiva, viene invece fatta dal DLL all'art. 2, alle lettere a) e c). Tutti i casi non  previsti dall'art. 2, sono invece analizzati dalla commissione prevista dall'art. 4. Inoltre, mentre il CDC non fornisce alcun criterio in base al quale la commissione dell'AGCM debba decidere, il DDL definisce chiaramente tali criteri nell'art. 1 lettera d) e nell'art. 4.


 

Disse Pilato: "Me ne lavo le mani" ... dell'acqua fresca

L'approccio  del CDC potrebbe sembrare più corretto (cioè: vediamo di volta in volta, non facciamo nessuna assunzione a priori), ma in realtà è uno scaricabarile pilatesco che il legislatore fa sulle spalle della commissione, quando invece esso dovrebbe assumersi la responsabilità di stabilire già a livello normativo se il metodo scientifico sia o meno patrimonio culturale del paese. Si dirà che l'applicazione del metodo scientifico è solamente rimandato allo studio della fattispecie da parte della commissione. In parte è vero ma consideriamo che:

  • spostare l'applicazione di un principio dalla fase normativa a quella applicativa, rende tutto meno chiaro, poiché c'è più margine per l'arbitrarietà dei giudici e ci si affida alla maggiore variabilità della giurisprudenza rispetto alla certezza della norma

  • dover analizzare ogni volta come casi speciali, tutti i casi rientranti in alcune categorie che potrebbero invece essere definite a priori, significa moltiplicare inutilmente il lavoro della commissione e quindi ritardare le sentenze (cosa di cui certamente non abbiamo bisogno)

Gli effetti deleteri dell'approccio pilatesco, si vedono ad esempio nel caso dell'omeopatia. Una non chiara affermazione del principio della fondatezza scientifica di una cura, porta nel nostro paese alla seguente assurda ed ambigua situazione.

In base al Dlgs n. 219 del 24 aprile 2006, art. 85, comma 2, lettera a), sulle confezioni degli omeopatici ci deve essere scritto: "Medicinale omeopatico, perciò senza indicazioni terapeutiche approvate", ma nello stesso tempo la regione Toscana rimborsa con soldi pubblici (Delibera G.R.n°655 del 20/06/2005) chi acquista medicinali omeopatici. Questo significa che in Italia, consapevolmente, si usano soldi pubblici per rimborsare chi acquista acqua al prezzo di 360 € al litro con l'illusione di curarsi. Che senso ha tutto ciò? Ci si decida: o un prodotto ha indicazioni terapeutiche approvate e quindi, si può o meno decidere di rimborsarlo, oppure, se si ritiene che sia acqua fresca, non si può decidere di rimborsarne l'acquisto con soldi pubblici! Se esistesse una norma chiara e di natura generale, a livello nazionale, questo non sarebbe possibile.

 

Regolamento televisivo: schizofrenia legislativa e psicologia sociale "fai da te"

Un altro esempio di ambiguità normativa, si ha analizzando il "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"  emanato dall'AGCOM.

Tale regolamento, badate bene, non vieta, ma "regolamenta" la messa in onda di trasmissioni in cui si vendono servizi di astrologia, cartomazia e simili e servizi di pronostici per giochi basati sulla sorte. Relativamente a queste trasmissioni, all'art. 5 ter, comma 2, lettere a) e b), si dice che esse:


a) non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;

b) devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.

 

Scusate ma... l'art. 23 del CDC, non vietava completamente pubblicità di pronostici per i giochi basati sulla sorte? E qualcuno, per favore, mi può spiegare come sarebbe possibile pubblicizzare una giocata al lotto definita vincente, "senza trarre in inganno il pubblico" e senza sfruttare a piene mani "la superstizione e la credulità"? Cosa è questa se non schizofrenia normativa o, se si vuole, pura e semplice contraddizione?

Ma la bolgia normativa non pone limiti alla sua logica distorta. Il comma 3, dello stesso articolo, recita:

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00.


Fermo restando che il CDC le vieta sempre e comunque, il legislatore potrebbe spiegarmi il senso di questa norma? Il legislatore, per caso, non avrà fatto la caprina assunzione di equiparare trasmissioni del genere ad un film porno o ad un film horror o violento? Avrà pensato, l'ovino: bè, siccome queste cose sono "sconvenienti", le trasmettiamo di notte, quando i.....dormono. Ecco, cosa ci mettiamo al posto dei puntini? Nel caso dei film porno o violenti, "bambini" ci sta bene, ha un senso, poiché in genere è vero che i bambini di notte dormono ed è vero che essi non hanno i mezzi per decodificare film del genere.  Ma nel caso di astrologia e giocate vincenti, cosa c'entrano i bambini? Avete mai visto un bambino giocare al lotto o decidere a che gioco giocare in base all'oroscopo? Io no. Non mi pare che tra le vittime dei ciarlatani ci siano dodicenni! Mi  pare chiaro che non sia l'età il fattore discriminante tra chi è influenzato o meno da certi messaggi, bensì l'importanza che la razionalità ha nella personalità di un individuo. E allora, dove sta scritto, di grazia, che i creduloni vanno a nanna alle 23.00 mentre gli scettici sono dei nottambuli, per cui tutti sono al sicuro? Chi si pensa di proteggere nella fascia diurna, dalle 7.00 alle 23.00? E, di contro, perché si ritiene che dalle 23.00 alle 7.00 ci sia solo un pubblico immune davanti alla TV? Vendere una giocata al lotto come vincente, è una bestialità dalle 0 alle 24, tutti i giorni dell'anno, e chiunque sia l'acquirente! Questa norma, oltre ad essere segno di pura e semplice stupidità, è probabilmente il ridicolo risultato del tentativo di conciliare l'inconciliabile per salvaguardare interessi di parte (editori televisivi).


La mia conclusione, è che sia necessaria una norma che faccia chiarezza a monte, che stabilisca che ciò che non ha oggettivamente senso, non possa essere sfruttato in nessun modo, mai. Ne seguirebbe, che tutti i vari Codici e Regolamenti sarebbero privi di tali contraddizioni.

Nessun commento:

Posta un commento