giovedì 27 maggio 2010

Commenti generali



Lascia in questo post i tuoi commenti sul DDL nella sua globalità. Osservazioni, critiche, suggerimenti, cosa ti piace e cosa non ti piace della proposta, tutto quello che vuoi...purché sia educato e costruttivo. 
 
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7 commenti:

  1. Sono d'accordo con tutto quello che proponi.Ma va considerato un problema:tieni presente che pratiche alternative (non le ritengo degne di essere chiamate ""medicine") come l'omeopatia,l'agopuntura,la chiropratica,la medicina tradizionale cinese e ajurvedica,l'omotossicologia (sigh...),la fitoterapia,l'antroposofia (doppio sigh...)l'osteopatia,sono accettate dall'Ordine dei medici.Questo decreto legge ,nella forma attuale,potrebbe per diversi aspetti entrare in collisione con quanto stabilito dall'Ordine (Terni,2002) . Credo si debba lavorarci un po' sopra. Grazie. Eleonora Galmozzi

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  2. @Eleonora
    Hai ragione, il problema esiste. Non so esattamente quali pratiche alternative siano in qualche modo "tollerate" né da quali ordini dei medici, ma il problema c'è, come puoi vedere anche sul blog MedBunker (trovi il link qui a sinistra tra i siti consigliati) dove c'è un post fresco di giornata sull'argomento. Tuttavia, è vero anche che molti medici non sono affatto d'accordo con questa linea. Inoltre, come ho già detto altrove, questo DDL non deve certo dirimere questioni scientifiche aperte, ma deve solo costringere lo stato a fare una scelta di campo: nel dubbio, tuteliamo la salute oppure le pratiche alternative?
    Grazie per l'intervento.

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  3. Come la mettiamo con Film e Serial come ad esempio "Medium" che va in onda su Rai 3 che parlano di casi della polizia risolti grazie a una medium che collabora costantemente con le forze dell'ordine.
    Anche questo tipo di programmi alimentano la creduloneria popolare, quindi AL BANDO?
    Saluti
    Mara Pomponi

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  4. @Mara
    Certamente no! L'art.1 punto a) dice chiaramente che i messaggi da considerare sono solo quelli che promuovono un prodotto o un'attività (i film non sono messaggi promozionali) ed inoltre l'art. 3, comma 1, punto a) dice che in ogni caso sono esclusi i casi in cui il messaggio ha scopi edonistici (i film sono un classico esempio) ed i casi in cui non c'è una reale volontà di persuasione (come ad esempio, ancora, in un film). Quindi, tranquilla, ti puoi godere tutti i film "ciarlatani" che vuoi :-)).
    Grazie!

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  5. Ciao Enrico,
    secondo me la tua è una valida idea e condivido pure le perplessità di Eleonora. Non sono esperto di legislazione però mi è sorto un dubbio: questa proposta di legge potrebbe trovare applicazione nell'ambito della ricerca scientifica? Mi spiego meglio: se io, non archeologo ma appassionato, propongo una nuova tesi, ad esempio che l'uomo di neanderthal sapeva scrivere e voglio promuovere un mio libro che porta argomentazioni secondo me valide (e sempre per esempio lo sono)... Attraverso il ricorso a questo ddl potrei essere ostacolato da altre persone come accademici universitari e quant'altro, solo per mettermi i bastoni fra le ruote per "invidia"? Siccome è accaduto per tanti autori famosi e succede tuttora, non vorrei dare "forza" a una casta che abusa della propria posizione (titolo di studio e incarichi ricoperti) per tagliare le gambe ai giovani che possono scoprire cose nuove ed impedire quelli che dovrebbero essere i naturali cambi generazionali...

    Quello che mi preoccupa è l'approvazione da parte di una commissione scientifica... Amici di amici di amici che potrebbero votare contro certe nuove scoperte fatte da persone scomode, oppure potrebbero essere gli stessi facenti parte la commissione che potrebbero ostacolare una scoperta che automaticamente dichiarerebbe sbagliata una scoperta precedente, magari fatta da uno di questi facenti parte la commissione o da qualche mega-direttore che abita ai piani altissimi... non so se mi spiego...

    Può darsi che questo ddl non contempli ciò e mi scuso della mia ignoranza, se così non fosse desidererei che questo ddl non fermasse le nuove proposte...

    Ciao,

    Misha Vivareli

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  6. @Misha

    "...questa proposta di legge potrebbe trovare applicazione nell'ambito della ricerca scientifica?..."

    Certamente no! L'Art.1 lettera a) restringe l'applicazione ai messaggi che promuovono oggetti, pratiche o attività. Questo esclude l'applicazione a qualsiasi controversia scientifica e non: le controversie intellettuali non rientrano assolutamente nel campo di applicazione del DDL.
    Anche nel caso della pubblicità di un libro che parla dei neanderthal scrivani (o di qualsiasi altra corbelleria...) non si applica. Vediamo perché. L'oggetto (art.1 lettera b))è il libro che, come oggetto in sé, è assolutamente lecito. Lo scopo del libro (art.1 lettera c)) è, come per tutti i libri, quello di essere letto per comunicare un pensiero e ciò non contraddice nessuna conoscenza scientifica (attento! per scopo qui non va considerato quello di convincere il lettore che il neanderthal sapesse scrivere, poiché questo è di natura soggettiva e non è connaturato all'oggetto libro in sé). Per quanto riguarda l'efficacia, non si applica poiché non si sta certo vendendo l'efficacia del libro nel poter essere letto!

    Per quanto riguarda i tuoi dubbi sulla commisione, dall'art.4 comma 7, risulta che la commissione non deve inventarsi nulla a proposito di nessuna verità scientifica. La commissione non può "dichiarare sbagliata" (come dici tu) o giusta una scoperta scientifica, ma si limita a verificare se un fatto rientrante nel campo di applicazione del DDL, è riconosciuto come prevalentemente vero o prevalentemente falso dalla comunità scientifica internazionale sulla base dell'analisi dei lavori pubblicati.

    Ti faccio un esempio (rimanendo in tema di neanderthal...): supponi che un tizio si metta a vendere dei bastoncini fossili dicendo che sono le penne dei neanderthal, con tanto di certificati di autenticità. Costui potrebbe essere segnalato all'autorità giudiziaria. La commissione deciderebbe che l'oggetto (cioè i bastoncini fossili, per i quali, attenzione, il fatto di essere le penne dei neanderthal è parte integrante dell'oggetto, in base all'art. 1 lettera b)) è non riconosciuto poiché non esiste nessun lavoro scientifico che dica o dal quale si possa evincere con certezza che i neanderthal scrivessero o usassero bastoncini per scrivere. Il tizio sarebbe accusato di ciarlataneria a scopo di lucro. Ti chiederai: e se il tizio avesse ragione? Allora il tizio, prima di vendere tali fossili, dovrebbe fare, o proporre ad una equipe di scienziati di fare, uno studio serio (scavi archeologici, analisi deii reperti, ecc...) e farsi pubblicare un articolo da una rivista scientifica internazionale. Deve attendere che altri gruppi di ricerca eseguano gli stessi studi e confermino la scoperta. Quando si sarà accumulata una letteratura adeguata (art. 1 lettera d)) il tizio potrà tornare a vendere i suoi bastoncini e nessuno lo potrà accusare di ciarlataneria. Altro tipo di reato, poi, sarebbe se il tizio invece di vendere i fossili autentici, vendesse delle pietruzze prese dal suo giardino. Questa sarebbe una truffa, che è regolata da altre leggi.

    Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Naturalmente, se dal testo del DDL risultasse qualcosa di diverso da quanto detto da me, allora il testo andrebbe modificato. Lo scopo di questo blog, del resto, è proprio questo!

    Grazie!

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  7. In seguito alla riorganizzazione del blog, questo post è stato spostato dalla home page a qui. Poiché la piattaforma di Blogger non permette il trasferimento dei commenti, ne riporto alcuni qui di seguito rilasciati prima dello spostamento del post.

    WeWee, 7 giugno 2010

    Ciao, l'idea non è banale ma credo bisognerebbe fare i conti con due aspetti importanti: 1) Una legge contro la ciarlataneria esiste già. Sarebbe da riformulare (le pene sono ridicole) e da "modernizzare" ma la ciarlataneria è tutt'ora un reato in Italia. Più che una nuova legge quindi servirebbe applicare quella esistente. 2) Molti punti della tua proposta potrebbero toccare le libertà individuali. Ognuno deve essere libero di curarsi come vuole o SE vuole, l'importante è essere consapevole di quello che fa. Mi sembra quindi molto importante il messaggio ma non l'aspetto punitivo. Ricorda poi che in Toscana per esempio, c'è una legge che PERMETTE le medicine alternative, le promuove e le utilizza ufficialmente in strutture pubbliche, pagate dalla USL. La lotta sarebbe strenua quindi, molto strenua. In bocca al lupo comunque, moralmente sono con te e terrò presente la tua iniziativa. Ciao!

    Mia risposta, 7 giugno 2010

    @WeWee

    1) Uno degli obiettivi di tale DDL è proprio quello di inglobare (vedi punto a) dell'art. 2) ed estendere a casi più generali le attuali norme previste dai Regi Decreti indicati nel post "Introduzione al DDL", oltre che rivedere le pene. Sto infatti pensando di inserire anche il divieto di esercizio delle pratiche e non solo la diffusione dei messaggi, in modo da abrogare i due articoli 121 e 231 dei RD.

    2) Certo, in Italia è garantita la libertà di scelta della cura e del medico, ma ciò non impedisce l'esistenza (giustamente) di una legge che vieta l'esercizio abusivo della professione medica; questo DDL vuole evitare che nel "menu" di scelta delle cure, finiscano pratiche che NON sono cure. Chi decide cosa è e cosa non è una cura? Mi pare sensato che la decisione debba essere basata sul metodo scientifico che, ricordiamolo, non può essere considerato una mera opinione. Per quanto riguarda la Toscana, essa fa quello che lo Stato gli consente di fare, quindi il problema è a monte.
    Ciao e grazie!

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